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Decreto ingiuntivo revocato se il creditore non attiva la mediazione obbligatoria

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La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19596 del 18 settembre 2020 ha affermato un importante principio di diritto in materia di opposizione a decreto ingiuntivo nelle cause soggette a mediazione obbligatoria.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che, una volta decise le istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, se la parte opposta – il creditore – non procede alla domanda di mediazione obbligatoria, la domanda diventa improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Quindi la Corte di Cassazione ha stabilito che grava sulla parte opposta l’onere di promuovere il procedimento di mediazione, laddove si verta in una delle materie per cui è prevista obbligatoriamente quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, pena l’improcedibilità dell’opposizione.

La pronuncia in commento trae origine dal contrasto giurisprudenziale insorto in materia, posto che la sentenza 24629 del 2015 addossava a parte opponente l’onere di promuovere il procedimento di mediazione.

A favore della tesi la Corte di Cassazione sottolinea l’esistenza di molteplici argomenti, e come l’interpretazione data debba ritenersi l’unica costituzionalmente orientata; anche le norme del D.Lgs. 28/2010 devono essere intese nel senso che sia chi ha introdotto il giudizio a dover assumere l’iniziativa processuale, nonché il fatto che sia la parte opposta ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale.

Ulteriore argomento messo in luce è quello relativo al fatto che se si pone l’onere in questione a carico dell’opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l’onere, invece, è a carico dell’opposto, la sua inerzia comporterà l’improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, che comunque potrà essere riproposto, senza quell’effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.

Le Sezioni Unite al riguardo precisano infatti che dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, va preferita quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale.

A conclusione della disamina viene enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto:

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dicui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.