Al coniuge e ai due figli, assistiti dall’Avv. Pietro Frisani, il Ministero della Difesa dovrà corrispondere la complessiva somma di € 670.000 oltre interessi, in relazione al danno da perdita del rapporto parentale sofferto per il decesso del proprio congiunto ammalatosi di mesotelioma pleurico.
Con la sentenza pubblicata il 29 gennaio 2019 il Tribunale di Genova ha accertato la responsabilità del Ministero della Difesa in relazione alla patologia contratta da un lavoratore in servizio dal 1967 al 1994 presso l’arsenale della marina militare di La Spezia con mansioni di carpentiere e addetto ai bacini di carenaggio.
La pronuncia, resa all’esito di una complessa istruttoria, ha evidenziato la colpa grave del datore di lavoro consistente nell’omissione delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei lavoratori dal rischio connesso alla esposizione all’amianto.
Per quanto attiene al nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al datore di lavoro e la malattia contratta dal lavoratore, causa del successivo decesso, il Giudice ha applicato il principio dell’equivalenza delle cause ex art. 41 c.p. in base al quale va attribuita efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, indipendentemente dalla prevalenza quantitativa di una causa o dell’altra.
In tal senso il Tribunale di Genova ha ritenuto non influente ai fini dell’accertamento del nesso causale, l’eventuale prima esposizione patita dal lavoratore alle dipendenze di ditte in appalto presso l’arsenale, avendo il consulente tecnico d’ufficio precisato che ciascuno dei periodi lavorativi presi in considerazione è stato “anche da solo di entità sufficiente a causare la malattia in misura più probabile che non“.
Nessuna indulgenza il Giudice di primo grado ha riservato all’Amministrazione erariale che non poteva non sapere dei rischi connessi alla lavorazione dell’amianto ben prima che ne fosse vietato l’utilizzo con legge del 1992.
Secondo il Tribunale : “le dimensioni e l’organizzazione del Ministero della Difesa erano tali da rendere esigibile la massima diligenza ed attenzione nell’adeguamento alle conoscenze scientifiche concernenti il proprio settore di operatività“.
In relazione al danno iure proprio subito dai congiunti per la perdita del rapporto parentale il Tribunale di Genova ha sottolineato, nella sentenza in commento, come il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nella “irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità“.
Tale danno, ha osservato correttamente il Tribunale di Genova, è complementare — e non differenziale — rispetto a quello indennizzato dall’istituto previdenziale per la malattia professionale e va, pertanto, integralmente risarcito.
La sentenza si situa nel solco di numerose vittorie giudiziarie patrocinate dallo Studio Legale Frisani nella complicata e dolorosa materia delle morti da esposizione all’amianto in ambito lavorativo. L’emergenza amianto è ancora del tutto attuale visto che solo in Italia si stimano tra i 3000 e i 4000 decessi all’anno. Da parte dei Giudici la risposta è sempre stata positiva a conferma dell’estrema sensibilità che sempre di più si riserva ai lavoratori ammalatisi per colpa dell’asbesto o, purtroppo, ai congiunti di quelli deceduti per la stessa causa.