Polvere di Amianto

Polvere di Amianto. Risarcimento milionario per i familiari

Polvere di Amianto ancora responsabile. Dipendente deceduto a causa di un mesotelioma pleurico. Risarcimento da 500 mila euro per gli eredi di un dipendente della Marina Militare

Polvere di Amianto ancora tristemente protagonista. Il Tribunale di Taranto con la sentenza numero 3488/2016 ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento del danno a favore dei familiari di un dipendente dell’Arsenale militare di Taranto deceduto a causa di mesotelioma pleurico dovuto all’esposizione all’amianto. Al dicastero è stata riconosciuta la responsabilità della mancata osservanza dei più comuni obblighi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente a tutela dei lavoratori e dell’omissione delle norme di sicurezza.

Polvere di Amianto

Proprio quest’ultima è stata la maggiore critica che è stata mossa, ossia quella di verificare costantemente che i lavoratori li adoperassero regolarmente presso l’Arsenale Militare della Marina Militare di Taranto. Un contegno totalmente riprovevole a fronte di una delle più terribili delle malattie asbesto collegate : il mesotelioma pleurico. La stessa patologia che in soli 180 giorni ha condotto a morte il dipendente – come evidenziato da CTU – è certamente tipica per esposizioni professionali ad amianto.

La sentenza

Il Giudice del Lavoro di Taranto ha affrontato con estrema lucidità facendo una profonda analisi di quanto svolto dall’elettricista specializzato negli anni dal 1941 al 1982 ed ha quantificato a favore degli eredi una cifra pari a 500mila Euro.

Una sentenza, dichiarano gli Avvocati Pietro Frisani ed Emanuela Rosanò, legali dei ricorrenti, che «conferma la necessità di una sempre più adeguata personalizzazione del danno che non si arresti di fronte a soluzioni parziali ed inappaganti rispetto alla lesione – non di un bene qualsiasi ma del bene vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile riconosciuto dalla nostra Costituzione (ex art. 2), presupposto delle norme penali che incriminano
l’omicidio doloso e colposo (ex art. 575 e 589 c.p.), affermato dall’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo».
«Ci si auspica», scrivono i legali dello Studio Legale Frisani, che – «de iure condendo – vengano individuati criteri di liquidazione del danno che rispondano ai principi dell’integralità del ristoro e della effettività della tutela.

cc