Corte Europea per i diritti dell’uomo: Ricorsi per ritardo nei pagamenti della legge Pinto

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In seguito ad un esame preliminare dell’ammissibilità dei ricorsi proposti dallo Studio Legale Frisani in merito ai ritardi nei pagamenti della c.d. “Legge Pinto”, la Corte ha deciso, ai sensi dell’art. 54.2 b) del Regolamento, di comunicare i ricorsi al Governo Italiano, ritenendo che gli stessi si prestino ad un esame congiunto dell’ammissibilità e del merito.

La Corte ha, altresì, comunicato che le questioni sollevate nei nostri ricorsi costituiscono già oggetto di consolidata giurisprudenza (v. Gaglione and Others v. Italy, nos. 45867/07 and others, 21 December 2010 e Gagliano Giorgi v. Italy, no. 23563/07, 6 March 2012) e, pertanto, il Governo non avrà l’obbligo, ma la facoltà di presentare delle osservazioni entro il 10 Febbraio 2021.

Eccezionalmente, poi, non verrà aperta alcuna trattativa in vista di un regolamento amichevole in tali ricorsi. Il Governo Italiano avrà, però, la possibilità, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, di sottoporre una dichiarazione unilaterale per risolvere le controversie da noi instaurate nel rispetto dei requisiti della Convenzione e della giurisprudenza della Corte.

Nel caso in cui il Governo decida di sottoporre una dichiarazione unilaterale, la Corte valuterà l’opportunità di proseguire l’esame dei ricorsi, ai sensi dell’art. 37 della Convenzione. In caso di accettazione dei termini della dichiarazione unilaterale del Governo da parte nostra, la Corte tratterà il ricorso nell’ambito della procedura di regolamento amichevole.

Attendiamo, quindi, le eventuali osservazioni del Governo Italiano per i nostri commenti.

Avv. Elisa Ferrarello
Studio Legale Frisani