danno parentale

Sì della Cassazione alle nuove tabelle di Milano sul danno parentale

  • Pubblicato in News
  • 5 minuti di lettura

Sono legittime e vanno, dunque, applicate dal Giudice di merito le ultime tabelle milanesi sul danno parentale, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno del corrente anno, in quanto l’assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 16 dicembre 2022, n. 37009.

La Corte palermitana, in riforma della sentenza del tribunale di Palermo, in punto di liquidazione del danno parentale subito dai prossimi congiunti di una donna deceduta a causa di trasfusione di sangue infetto, ha riconosciuto per ciascun figlio, un risarcimento di € 50.000,00 e per ciascun nipote una somma pari a € 10.000,00.

Gli eredi di M.G. propongono ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., art. 2 e 3 Cost. e art. 1226 c.c. e delle Tabelle di Milano sulla liquidazione del danno non patrimoniale – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.“.

Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe errato nel liquidare il risarcimento spettante agli eredi della signora Grippi, non avendo applicato i parametri indicati nelle tabelle del tribunale di Milano nonostante si fosse esplicitamente lamentata, nell’atto d’impugnazione, la violazione di tali parametri.

La Corte d’Appello, pur accogliendo la doglianza relativa all’erronea quantificazione dei danni operata dal Tribunale, si era però discostata senza alcuna motivazione dai valori dalle tabelle milanesi, liquidando una somma inferiore ad un terzo rispetto al minimo stabilito per tale tipo di danno.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata.

La questione posta al collegio ha ad oggetto i criteri di liquidazione del danno parentale e la conseguente scelta della tabella di riferimento, e deve essere risolta alla luce dei principi recentemente affermati dal giudice di legittimità con le sentenze n. 10579/2021 e 26300/2021 – principi cui il collegio intende dare continuità, sia pur con le precisazioni che seguono.

I criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione del danno parentale, pertanto, furono così sintetizzati, sia pur in via esemplificativa e non esaustiva:

a) adozione del criterio “a punto variabile”;
b) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
c) modularità;
d) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi.

Tanto premesso, il Collegio rileva che le ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno del corrente anno, si conformano tout court ai suddetti requisiti. In particolare, l’assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta.

Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice”, è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un ‘Cap’ al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.

La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado.

Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva – e sono quindi dimostrabili – in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria – anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore — entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l’esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa ( in tal senso, di recente, Cass. sez. Unite n. 33645/2022).

Ne consegue che, in applicazione del già ricordato principio secondo il quale il giudice di merito, compreso quello di rinvio del procedimento conseguente alla cassazione della sentenza d’appello, è tenuto ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, le nuove tabelle milanesi consentono – al pari di quelle romane – una liquidazione rispettosa dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l’individuazione dei criteri poc’anzi ricordati consente l’applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (artt. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente – sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa – uniforme sul territorio nazionale.

Esito

Cassa, con rinvio, la sentenza n. 488/2019 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 11/03/2019.

Riferimenti normativi:

Art. 1226 c.c. e Art. 2059 c.c.