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Tassa sui rifiuti: quando risulta illegittima l’applicazione della sanzione del 30%

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Vi è mai capitato di ricevere, per il mancato pagamento della TARI (ex TIA), la sanzione del 30%? Se la risposta è si, sappiate che non sempre tale richiesta è legittima.

Innanzitutto cos’è la TARI? La Tari è la tassa sui rifiuti -che è andata a sostituire la Tares, prima ancora Tarsu e Tia- che, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Spetta ai comuni deliberare annualmente le tariffe. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno precedente.

I soggetti, quindi, che occupano o detengono i locali di cui al predetto art. 62 devono presentare al comune denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. Tale denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità risultino immutate. In caso contrario, è onere dell’utente denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Cosa succede, allora, in caso di mancato pagamento del tributo da parte dell’utente?

La risposta cambia a seconda che si versi nel caso in cui il contribuente dovesse provvedere a redigere una nuova denuncia ed al contrario questa non venga presentata o risulti infedele o incompleta dal caso in cui la denuncia non fosse proprio dovuta.

Nel caso in cui la denuncia risulti omessa o infedele o incompleta il comune potrà, infatti, fare ricorso all’ accertamento ed applicare la sanzione del 30%.

Differente è il caso in cui, invece, non ricorra alcuna ipotesi di omessa o incompleta o infedele dichiarazione da parte del contribuente e non vi sia stata alcuna modificazione o variazione degli elementi già acquisiti dall’ente impositore a seguito della denuncia del contribuente e non sia pertanto sorta la necessità di ripetere annualmente la denuncia per invarianza di tali elementi.

L’art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, che riguarda la riscossione del tributo, consente infatti ai comuni di “procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento” e, per l’effetto, senza necessità di applicare la sanzione del 30%. In tal senso si è espressa recentemente anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3184/2018.

La suddetta facoltà concessa ai comuni è quindi un’eccezione che, come tale, non è suscettibile di applicazione estensiva e richiede pertanto sia l’identità dei dati utilizzati con quelli dell’anno precedente sia la stabilità o definitività degli stessi. Solo nel caso dell’incertezza del dato utilizzato si renderà quindi necessaria l’adozione dell’avviso di accertamento (e della sanzione!).

Avv. Elisa Ferrarello

Studio Legale Frisani