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Conflitto tra giudicato interno e sentenze della corte CEDU: la revocazione in ambito penale, civile ed amministrativo

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La Corte Costituzionale affronta la questione del conflitto tra il giudicato interno e le sentenze della Corte EDU in ambito civilistico dopo aver già statuito sul giudicato penale prima e amministrativo poi arrivando, inconcepibilmente, a soluzioni diverse.

Quali sono le motivazioni che hanno portato la Corte Costituzionale a tali decisioni?

La vicenda penale riguardava un cittadino che era stato condannato all’esito di un procedimento invalidato da inosservanze dell’equo processo (art. 6 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo).

In tale ipotesi la Corte Costituzionale ha affermato che il mezzo per porre rimedio a tale violazione è l’instaurazione di un nuovo processo o la riapertura di quello definito, quale misura atta a garantire la restitutio in integrum. Pertanto, con la sentenza n. 113/2011, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

Nonostante tale decisione, con la sentenza n. 123/2017, in ambito amministrativo, la Corte Costituzionale giungeva a soluzioni opposte, non ammettendo la riapertura del procedimento definito.

La questione, però, si ripresentava innanzi alla Corte Costituzionale questa volta in ambito civilistico, meglio ancora familiare, vertendo la procedura in materia di adozione.

Il caso in questione riguardava un procedimento relativo allo stato di adottabilità di un minore, con conseguente interruzione di ogni rapporto con la madre, in ragione dell’assenza del padre e -a detta del pubblico ministero- della carenza nell’accudimento da parte della madre. La madre lamentava che il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi non avessero valutato la possibilità di dare luogo ad una adozione non legittimante, in modo da consentirle di mantenere un rapporto col figlio minore. La cd. adozione mite, pur non essendo formalmente prevista dal nostro ordinamento, viene riconosciuta ed applicata da numerosi tribunali in virtù di un’interpretazione estensiva dell’art. 44 d) della L. 184/1993. La Corte EDU investita della questione aveva accertato la violazione lamentata dell’art. 8 della CEDU (diritto ad una vita familiare) ed aveva condannato lo Stato italiano a pagare una somma di denaro a titolo di indennizzo per il danno morale subito. A salvaguardia del rispetto della vita familiare, le autorità italiane avrebbero potuto adottare misure concrete per permettere al minore di vivere con la madre, preservando e favorendo il legame fra gli stessi. A questo punto, il rimedio revocatorio sarebbe l’unico che consentirebbe di riesaminare nel merito la questione già decisa con sentenza passata in giudicato e che consentirebbe l’esecuzione della pronuncia della Corte EDU.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93/2018 ha, però, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 c.p.c., in riferimento all’art. 117, I comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto dell’art. 46, paragrafo I, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui non prevedono tra i casi di revocazione quello in cui la stessa si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza impugnata per necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti della Corte EDU.

Allora come si giustificano decisioni discordanti in ragione della materia trattata?

La Corte EDU incoraggia, così come la Raccomandazione R (2000)2 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, l’introduzione della misura ripristinatoria della riapertura anche dei processi non penali, ma riconosce ai singoli Stati membri una certa discrezionalità “applicativa” nelle modalità di adempimento. Si comprende allora la diversità di disciplina all’interno dei singoli Stati aderenti.

In Germania, in Spagna ed in Francia ad esempio sono stati introdotti strumenti atti a consentire la riapertura dei processi a seguito di sentenze della Corte EDU di accertamento di violazioni della Convenzione, sia in ambito civile che in ambito penale.

In Italia invece, forti della sentenza della Corte EDU del 5 febbraio 2015, Bochan contro Ucraina, si è giunti -almeno per il momento- a conclusioni opposte. Tale sentenza, infatti, incoraggia gli Stati contraenti ad adottare misure volte a riaprire il processo, rimettendo a questi la scelta di come conformarsi alle pronunce della Corte “senza indebitamente stravolgere i principi della res iudicata o la certezza del diritto nel contenzioso civile, in particolare quando tale contezioso riguarda terzi con propri legittimi interessi da tutelare”.

Tale passaggio, a parere della Corte Costituzionale, sembrerebbe legittimare una differenziazione tra i processi penali e quelli civili (come pure amministrativi). La tutela di tutti i soggetti terzi diversi dallo Stato che erano parti nel giudizio interno, la certezza della cosa giudicata e gli interessi in gioco (ndr. la libertà personale) spiegano quindi la decisione della Corte Costituzionale in merito.

Mentre in ambito penale gli interessi in gioco potevano portare ad una pronuncia “additiva” in ambiti diversi ciò è assai difficile.

Si auspica quindi, come spesso accade, l’intervento del legislatore volto ad eliminare queste differenze mediante l’introduzione di un rimedio revocatorio che garantisca un adeguato bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.

Avv. Elisa Ferrarello

Studio Legale Frisani